COMITATO REGIONALE LAZIO – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 23/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ G.S. BASILICA SAN LORENZO PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA L.N.D. CON COM. UFF. 1 DEL 1-7-2002 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES OD ALLIEVI O GIOVANISSIMI
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 87 del 23/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ G.S. BASILICA SAN LORENZO PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA L.N.D. CON COM. UFF. 1 DEL 1-7-2002 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES OD ALLIEVI O GIOVANISSIMI
Con atto del 22-1-2003 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la società soprarichiamata per aver omesso la partecipazione obbligatoria al campionato juniores od allievi o giovanissimi organizzati dal settore giovanile e scolastico, così come dettato dal comunicato ufficiale della L.N.D. del 1-7-2001. La società deferita non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. La deferita, peraltro, risulta partecipare con una propria squadra al campionato under 21. Ritiene la Commissione che la responsabilità della deferita risulti “per tabulas” ma la responsabilità venga grandemente attenuata dalla partecipazione al campionato Under 21 che, pur non essendo menzionato tra quelli alternativamente obbligatori per squadre della categoria di appartenenza della deferita, assolve, seppur parzialmente, a quelle esigenze di reclutamento ed incremento dei vivai che la disposizione richiamata intende assicurare.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
- di comminare al G.S. Basilica San Lorenzo l’ammenda di € 200,00
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