COMITATO REGIONALE LAZIO – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 23/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. VIVACE ROCCA PRIORA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA L.N.D. CON COM. UFF. 1 DEL 1-7-2002 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES OD ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 23/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. VIVACE ROCCA PRIORA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA L.N.D. CON COM. UFF. 1 DEL 1-7-2002 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES OD ALLIEVI O GIOVANISSIMI Con atto del 22-1-2003 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la società soprarichiamata per aver omesso la partecipazione obbligatoria al campionato juniores od allievi o giovanissimi organizzati dal settore giovanile e scolastico, così come dettato dal comunicato ufficiale della L.N.D. del 1-7-2001. La società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. La deferita ha confermato il fatto storico ma lo ha giustificato con la materiale impossibilità di disporre di un numero adeguato di giovani stante la consistenza demografica della località ove opera e la coesistenza nello stesso centro con altra consorella dotata di un completo settore giovanile in quanto dotata di più solide tradizioni. La deferita ha, inoltre, fatto presente di avere organizzato una squadra giovanile partecipante all’attività del calcio a cinque e chiede il proscioglimento avendo, di fatto, rispettato lo spirito della norma. Ritiene la Commissione che le giustificazioni adottate dalla deferita non valgono, pur nella loro obiettività, ad eliminare la responsabilità. Invero la disposizione richiamata, la cui ratio è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, non distingue tra centri più o meno piccoli, ma solo tra categorie di partecipazione, essendo evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico – sportiva. La società partecipando al campionato di prima categoria deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio, né può valere a scusante la scarsa consistenza demografica del comune, o la coesistenza con altra società che partecipa ai campionati giovanili, in quanto la società non può utilmente svolgere un’attività dilettantistica in una categoria elevata senza provvedersi del reclutamento di giovani. La esimente della partecipazione ai campionati giovanili di calcio a cinque, infine, non può essere invocata, essendo la disposizione richiamata chiara e puntuale non consentendo deroga alcuna. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA - di comminare all’A.C. Vivace Rocca Priora l’ammenda di € 300,00
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it