COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 25/9/2003– PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. ANAGNI CALCIO SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A CARICO DEL CALCIATORE BENCIVENGA VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 14 DELL’11.9.2003 (Gara: FORMIA – ANAGNI del 7.9.2003 – Camp. di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 25/9/2003– PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOC. ANAGNI CALCIO SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A CARICO DEL CALCIATORE BENCIVENGA VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 14 DELL’11.9.2003
(Gara: FORMIA – ANAGNI del 7.9.2003 – Camp. di Eccellenza)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore BENCIVENGA VINCENZO possono ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi;
che in effetti, tenuto anche conto di alcune precisazioni della Società reclamante e delle considerazioni in merito alla effettiva reazione del calciatore che, seppure scomposta, non è pervenuta a gesti di violenza e di minaccia a carico del direttore di gara, nei cui confronti per altro non sono state pronunciate offese ed ingiurie;
che in relazione alle cennate considerazioni sembra possano sussistere buoni motivi per rivalutare sia pure parzialmente la posizione del calciatore
delibera
di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore BENCIVENGA VINCENZO da 4 a 3 giornate.
La tassa di reclamo va restituita.
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