COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 2/10/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Regionale Juniores CANARINI ROCCA DI PAPA – VIS VELLETRI L.R.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 2/10/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Regionale Juniores CANARINI ROCCA DI PAPA - VIS VELLETRI L.R. Visti gli atti ufficiali; rilevato che: al 20' del s.t. l'arbitro decretava l'espulsione del calciatore dell a SOC.CANARINI ROCCA DI PAPA, MELIS CRISTIAN perche',in reazione spintonava un avversario; al 43' del s.t. veniva espulso il calciatore della squadra di casa, CAVALLO DANIELE per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento il predetto atleta ingiuriava e minacciava l’arbitro; al 47' del s.t. il calciatore locale COTOGNO EMILIANO colpiva con uno schiaffo un avversario per cui l'arbitro ne decretava l'espulsione; mentre il suddetto calciatore lasciava il terreno di gioco, il calciatore della squadra di casa, D'ANTINI ERMANNO, colpiva con calci e pugni il calciatore della SOC. VIS VELLETRI, MOLLICONI EMANUELE, che, a sua volta, reagiva colpendo il D'ANTINI nella stessa maniera; in tale occasione anche i calciatori SISTOPAOLI DAVIDE (CANARIONI ROCCA DI PAPA) e CASTRICHELLA GIANLUCA (VIS VELLETRI), venivano a vie di fatto; in tale frangente, un sostenitore locale entrava in campo ed inseguiva, tentando di colpire un calciatore avversario, non riuscendovi per il fattivo intervento dei dirigenti locali; a questo punto, in considerazione della situazione esistente in campo e tenuto conto che, se avesse adottato i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili, la SOC. CANARINI ROCCA DI PAPA, si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente all'incontro. Tutto cio' premesso, considerato che l'irregolare conclusione dell'incontro e' da addebitarsi ad esclusivo carico della SOC. CANARINI RO CCA DI PAPA. Visto l'art. 12 comma 1) C.G.S. SI DECIDE a) di infliggere alla SOC. CANARINI ROCCA DI PAPA la punizione sportiv a della perdita della gara con il punteggio di 0-3 b) di comminare alla SOC. CANARINI ROCCA DI PAPA l'ammenda di E. 100. c) di squalificare i sottoindicati calciatori nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: CAVALLO DANIELE (CANARINI ROCCA DI PAPA) per tre gare effettive, COTOGNO EMILIANO (CANARINI ROCCA DI PAPA) per due gare effettive, D'ANTINI ERMANNO (CANARINI ROCCA DI PAPA) per due gare effettive, SISTOPAOLI DAVIDE (CANARINI ROCCA DI PAPA) per due gare effettive, MELIS CRISTIANO (CANARINI ROCCA DI PAPA) per una gara effettiva, MOLLICONE EMANUELE (VIS VELLETRI) per due gare effettive CASTRICHELLA GIANLUCA (VIS VELLETRI) per due gare effettive
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