COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 2/10/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del giudice sportivo Coppa Lazio 2 Categoria AZZURRO 95 – ANTEL VILLA GORDIANI

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 2/10/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del giudice sportivo Coppa Lazio 2 Categoria AZZURRO 95 - ANTEL VILLA GORDIANI Dall'esame del referto arbitrale risulta che la societa' ANTEL VILLA G ORDIANI si e' rifiutata di scendere in campo, adducendo motivi di pericolosita' per gli atleti in conseguenza del black-out generale che si era determinato. La Societa' AZZURRO '95 presentava invece una dichiarazione dalla quale si evince la disponibilita' a voler effettuare la gara. Dal supplemento del rapporto redatto dal direttore di gara si rileva che la squadra ospite alle 11,15 lasciava l'impianto sportivo per il rientro definitivo in sede, mentre gli atleti di casa "alla spicciolata" abbandonavano lo stadio, sicuramente prima della scadenza del regolare tempo di attesa. L'art. 54 delle NOIF prescrive che le squadre debbano presentarsi in campo all'orario fissato per l'inizio della gara e che sia l'arbitro che le squadre debbano comunque attendere un tempo pari alla durata di un tempo di gioco. Una squadra, pertanto, non può abbandonare l'impianto sportivo prima della scadenza del prescritto regolamentare tempo di attesa. La gara era fissata per le ore 11,00 e quindi le societa' avrebbero dovuto attendere al campo fino alle ore 11.45. Da tutto cio' emerge una responsabilita' di entrambe le squadre circa la mancata effettuazione della gara in oggetto. Pertanto, alla luce di quanto sopra SI DECIDE di infliggere ad entrambe le societa' la punizione sportiva della perd ita della gara con il punteggio di 0 - 3 e di escluderle entrambe dal proseguimento della manifestazione.
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