COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 2/10/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. FERENTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LORETO ALFONSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 25.9.2003 (Gara: FERENTINO – PISONIANO del 21.9.2003 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare;

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 2/10/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. FERENTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LORETO ALFONSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 25.9.2003 (Gara: FERENTINO – PISONIANO del 21.9.2003 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore LORETO ALFONSO non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili, non fornendo alcun elemento che possa giustificare minimamente il comportamento dello stesso, § che, ove si consideri che al momento dell’espulsione del LORETO (38’ del I° tempo), la sua squadra conduceva l’incontro già con 2 gol di vantaggio, non può assolutamente condividersi, qualunque sia stato il fallo subito dallo stesso, la reazione posta in essere, concretizzatasi in un gesto altamente dispregiativo ed offensivo quale può essere uno sputo in pieno volto a distanza di appena un metro; § che, per il gesto posto in essere, sembra appena congrua l’entità della sanzione inflitta, per cui non sussiste alcuna possibilità di rivalutare la posizione del calciatore; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica per 3 gare a carico del calciatore LORETO ALFONSO. § La tassa di reclamo va incamerata.
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