COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 9/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Seconda categoria MONTELEONE SABINO – REAL MONTENERO

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 9/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Seconda categoria MONTELEONE SABINO - REAL MONTENERO Visti gli atti ufficiali; rilevato che: - al 32' del 1° tempo veniva espulso dal direttore di gara il calciatore della Soc. REAL MONTENERO MOLL SIMONE perchè gli rivolgeva espressone irriguardosa; - al 40' del 1° tempo l'arbitro decretava l'espulsione del calciatore della squadra ospite RICCI ILARIO perchè colpiva da terra un calciatore avversario; - al 28' del 2° tempo veniva espulso il calciatore BERNARDINETTI OMAR (Soc. REAL MONTENERO) perchè assumeva atteggiamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro; - al 40' del 2° tempo i calciatori DIAMANTI STEFANO e DURANTI ANDREA sempre della Soc. REAL MONTENERO venivano espulsi perchè tenevano comportamento non regolamentare; - a questo punto l'arbitro per effetto dei provvedimenti disciplinari adottati, si rendeva conto che la Soc. REAL MONTENERO si veniva a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare per cui fischiava la fine anticipata dell'incontro; - mentre il direttore di gara si apprestava a rientrare negli spogliatoi il dirigente accompagnatore della Soc. REAL MONTENERO MONTUORI CARMELA gli rivolgeva espressioni irriguardose e nell'occasione anche i calciatori ospiti MAZZEO BIAGIO e GIULIANI MEMMO tenevano lo stesso comportamento. - Tutto ciò premesso; considerato che l'irregolare conclusione dell'incontro è da addebitarsi al comportamento di tesserati della Soc. REAL MONTENERO; Visto l'art. 12 comma 1 del CGS; si decide a) di infliggere alla Soc. REAL MONTENERO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 4 (miglior risultato acquisito sul campo); b) di inibire il dirigente della Soc. REAL MONTENERO MONTUORI CARMELA fino al 15.10.2003; c) di squalificare i sottoelencati calciatori della Soc. REAL MONTENERO nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: MOLL SIMONE SQUALIFICA PER 1 GARA RICCI ILARIO SQUALIFICA PER 1 GARA BERNARDINETTI OMAR SQUALIFICA PER 1 GARA DIAMANTI STEFANO SQUALIFICA PER 1 GARA DURANTI ANDREA SQUALIFICA PER 1 GARA MAZZEO BIAGIO SQUALIFICA PER 1 GARA GIULIANI MEMMO SQUALIFICA PER 1 GARA
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