COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 9/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. POOL INDUSTRIE C.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.500,00 E DIFFIDA DEL CAMPO DI GIOCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 2.10.2003 (Gara: POOL INDUSTRIE C.C. – NUOVA S.MARIA DELLE MOLE del 28.9.2003 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 9/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. POOL INDUSTRIE C.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.500,00 E DIFFIDA DEL CAMPO DI GIOCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 2.10.2003 (Gara: POOL INDUSTRIE C.C. – NUOVA S.MARIA DELLE MOLE del 28.9.2003 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso i provvedimenti punitivi di cui in epigrafe, possono ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che, in effetti, il comportamento del Vice Presidente della Società reclamante anche se reiteratamente offensivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro, non ha assunto mai atteggiamenti particolarmente violenti e minacciosi; § che, la Società, nel mentre riconosce e stigmatizza il comportamento del suo Vice Presidente esclude che lo stesso abbia potuto inseguire con la propria auto la vettura dell’arbitro, nella considerazione che è una persona con un grave handicap alle gambe che non gli consente nemmeno dei semplici movimenti e ha bisogno continuamente di un autista; § che, comunque ammesso e non concesso che si possa dare ampio credito a quanto dichiarato dalla Società, non sembra che la vettura inseguitrice abbia di fatto creato reali pericoli per il direttore di gara; § che, pertanto, sembra possano sussistere buoni motivi per rivalutare favorevolmente la posizione della Società; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre l’ammenda di € 1.500,00 a € 1.000,00, eliminando la diffida del campo di gioco. § La tassa di reclamo va restituita.
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