COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CINECITTA’ BETTINI APPIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004 A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANO SELLATI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 2.10.2003 (Gara: CINECITTA’ BETTINI APPIO – SA.MA.GOR del 28.9.2003 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CINECITTA’ BETTINI APPIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004 A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANO SELLATI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 2.10.2003 (Gara: CINECITTA’ BETTINI APPIO – SA.MA.GOR del 28.9.2003 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le motivazioni addotte in sede di reclamo non conducono ad una diversa valutazione dei fatti; § ritenuto che il ravvedimento espresso dal calciatore, pur essendo apprezzabile, non induce questa Commissione a valutare incongrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, data la gravità del comportamento sanzionato; § per quanto sopra, la Commissione Disciplinare DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore GIULIANO SELLATI fino al 31.3.2004. § La tassa di reclamo va incamerata.
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