COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE ALESSANDRO SUDANO (CIAMPINO CALCIO A 5) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 510 DEL 16.10.2003 (Gara: CIAMPINO CALCIO A 5 – PALESTRINA CALCO A 5 dell’11.10.2003 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE ALESSANDRO SUDANO (CIAMPINO CALCIO A 5) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 510 DEL 16.10.2003 (Gara: CIAMPINO CALCIO A 5 – PALESTRINA CALCO A 5 dell’11.10.2003 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le modalità del comportamento minaccioso ed ingiurioso del calciatore SUDANO ALESSANDRO nei confronti del direttore di gara appaiono confermate puntualmente; § ritenuto di non poter condividere la ricostruzione dei fatti così come esposta nel ricorso proposto, così come le argomentazioni addotte dal calciatore a proprio discarico, non possono giustificare la condotta dello stesso SUDANO ALESSANDRO; § rilevato che la sanzione appare congrua; DELIBERA § di respingere il ricorso proposto dal calciatore SUDANO ALESSANDRO e, pertanto, conferma la sanzione della squalifica dello stesso per 4 gare effettive. § La tassa di reclamo va incamerata.
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