COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 31/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ROVIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE EBOLI CLAUDIO, DI 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE INNOCENTI PIERLUIGI NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 16.10.2003 (Gara: ROVIANO – DOPOLAVORO COTRAL del 12.10.2003 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 31/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ROVIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE EBOLI CLAUDIO, DI 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE INNOCENTI PIERLUIGI NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 16.10.2003 (Gara: ROVIANO – DOPOLAVORO COTRAL del 12.10.2003 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le modalità del comportamento violento ed aggressivo del calciatore EBOLI CLAUDIO, nonché di quello offensivo del calciatore INNOCENTI PIERLUIGI nei confronti del direttore di gara sono state puntualmente confermate e descritte dall’arbitro stesso innanzi a questa Commissione Disciplinare; § ritenuto, pertanto, di non condividere la ricostruzione dei fatti così come esposta nel ricorso proposto, come tutte le argomentazioni svolte dalla Società a difesa dei propri tesserati per giustificarne la condotta; § rilevato che la sanzione appare congrua e motivata per quanto riguarda il calciatore INNOCENZI, mentre può essere lievemente ridimensionata per quanto attiene all’ammenda irrogata alla Società e la squalifica del calciatore EBOLI; DELIBERA § di accogliere parzialmente il ricorso proposto e per l’effetto ridurre la sanzione della squalifica dal 28.2.2004 al 31.1.2004 nei confronti del calciatore EBOLI CLAUDIO, confermare la squalifica di 3 gare effettive nei confronti del calciatore INNOCENTI PIERUIGI e ridurre l’ammenda a carico della Società da € 300,00 a € 200,00. § La tassa di reclamo va restituita.
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