COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 6/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO Seconda categoria REAL MONTENERO – FIAMIGNANO
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 26 del 6/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO Seconda categoria
REAL MONTENERO - FIAMIGNANO
La soc. REAL MONTENERO, dopo aver preannunciato telegraficamente reclamo, ha proposto rituale ricorso in ordine alla regolarità di svolgimento della gara in oggetto.
Sostiene la ricorrente che l'arbitro al 44' del secondo tempo ammoniva per la seconda volta il calciatore della Soc. FIAMIGNANO LUCENTINI EMILIANO senza provvedere alla conseguente espulsione del citato atleta. Tra l'altro il predetto calciatore prendeva erroneamente parte al giuoco tanto che da una sua rimessa scaturiva il gol vincente della Soc. FIAMIGNANO.
In conseguenza di ciò la soc. REAL MONTENERO, sostiene che non avendo avuto la gara regolarità di svolgimento e ne chiede i conseguenti provvedimenti.
Quanto evidenzia la reclamante nel proprio ricorso trova pieno riscontro negli atti ufficiali, dall'esame dei quali, infatti, risulta che il LUCENTINI veniva ammonito per la prima volta al 26' del I° tempo e successivamente al 44' del secondo tempo per la seconda volta, per cui doveva scattare nei suoi confronti il provvedimento di espulsione dal campo di giuoco.
L'arbitro ammette nel proprio referto che per errore manteneva in campo il calciatore della Soc. FIAMIGNANO LUCENTINI EMILIO.
La Magistratura Sportiva ha più volte sostenuto che la presenza in campo di un calciatore in più non invalida la regolarità della gara per il solo fatto che si sia verificata; occorre infatti controllare in concreto quanto sia durata e se abbia avuto influenza sul risultato della gara.
Nel caso in esame essendo l'infrazione avvenuta allorchè mancava un minuto al termine del tempo regolamentare e quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro si può ragionevolmente affermare che la presenza in più in campo del LUCENTINI per cinque minuti abbia inficiato la regolarità di svolgimento dell'incontro alla luce di quanto precisato dalla soc. REAL MONTENERO nel proprio ricorso.
Tutto ciò premesso, si ritiene quindi che siano condivisibili le argomentazioni poste in essere dalla Soc. REAL MONTENERO con il presente ricorso.
Preso atto altresì dei provvedimenti disciplinari di cui al C.U. n. 23 del 30-10-2003
Visto l'art. 12 del CGS
SI DECIDE
a) di accogliere il reclamo proposto dalla SOC. REAL MONTENERO;
b) di ordinare la ripetizione dell'incontro dando mandato al Comitato Regionale Lazio per i connessi adempimenti di competenza.
c) di squalificare il calciatore LUCENTINI EMILIANO della SOC.FIAMIGNANO per una gara effettiva
La tassa reclamo si restituisce.