COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 6/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIC FORMELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300,00, DI INIBIZIONE FINO AL 31.10.2005 DEL DIRIGENTE SOLIGON NATALE E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FALCONI ALESSIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8/B DEL 23.10.2003 (Gara: VIC FORMELLO – SAXA FLAMINIA L. del 18.10.2003 – Campionato Jun. Prov. di Roma

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 6/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIC FORMELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300,00, DI INIBIZIONE FINO AL 31.10.2005 DEL DIRIGENTE SOLIGON NATALE E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FALCONI ALESSIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8/B DEL 23.10.2003 (Gara: VIC FORMELLO – SAXA FLAMINIA L. del 18.10.2003 – Campionato Jun. Prov. di Roma La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · ritenuto che la decisione relativa alla squalifica del calciatore FALCONI ALESSIO appare urgente ed indifferibile, atteso oltretutto il tempo trascorso dalla squalifica inflitta, codesta Commissione Disciplinare decide di stralciare la posizione del giocatore di cui al reclamo proposto e, per l’effetto, considerato che le argomentazioni addotte sono da ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi per una migliore focalizzazione degli eventi; · che, infatti, il comportamento del calciatore, anche se censurabile, non è andato al di là di un comportamento puramente e semplicemente minaccioso; DELIBERA · di accogliere parzialmente il ricorso relativamente alla squalifica del calciatore FALCONI ALESSIO con la conseguente riduzione della squalifica da 4 a 3 giornate, rinviando ad altra seduta le decisioni circa i rimanenti provvedimenti di cui al ricorso citato in epigrafe. · La tassa reclamo va restituita.
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