COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. RONCIGLIONE 2003 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 19.1.2004 A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO OLIVA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11/C DEL 19.11.2003 (Gara: RONCIGLIONE 2003 – FESCENNIUM CORCHIANO del 15.11.2003 – Campionato Calcio a 5 Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. RONCIGLIONE 2003 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 19.1.2004 A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO OLIVA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11/C DEL 19.11.2003 (Gara: RONCIGLIONE 2003 – FESCENNIUM CORCHIANO del 15.11.2003 – Campionato Calcio a 5 Serie D) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che l’arbitro, con apposito supplemento di referto, ha sostanzialmente avvalorato la tesi difensiva secondo la quale il movimento del calciatore OLIVA non aveva l’intenzione di colpire il direttore di gara con una pallonata, ma ha colpito il pallone solo per un gesto di stizza – “tanto è vero, ha precisato l’arbitro, che se il giocatore avesse avuto intenzione di colpirmi, avrebbe potuto farlo su altre parti del corpo (tipo viso o stomaco)”. Resta, comunque, l’ingiustificabilità del gesto. La precisazione della Società ricorrente, sulla quale concorda lo stesso arbitro, rende persuasa la Commissione di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto; DELIBERA § di ridurre la squalifica fissandone la scadenza al 31.12.2003. § La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it