COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 18/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL VILLANOVA GUIDONIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE MASCIOLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 4.12.2003 (GARA SABINIA – ATL VILLANOVA GUIDONIA DEL 30.11.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 18/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL VILLANOVA GUIDONIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE MASCIOLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 4.12.2003 (GARA SABINIA – ATL VILLANOVA GUIDONIA DEL 30.11.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE) La Commissione Disciplinare § Visto il reclamo in epigrafe; § Esaminati gli atti ufficiali; § Considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli eventi; § Ritenuto che , in effetti, il comportamento del calciatore, seppur scomposto, irrituale e per gli effetti censurabile, ma comunque non può ricondursi ad un’azione minacciosa e/o violenta; § Che pertanto la sanzione inflitta può essere particolarmente rivisitata DELIBERA § Di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica da tre a due giornate. La tassa di reclamo va restituita.
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