COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/12/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SOC. PRIVERNO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PALLUZZI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 38 DELL’11.12.2003 (Gara: PRIVERNO – VIRIBUS CISTERNA MONTELLO del 7.12.2003 – Camp. di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/12/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SOC. PRIVERNO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PALLUZZI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 38 DELL’11.12.2003 (Gara: PRIVERNO – VIRIBUS CISTERNA MONTELLO del 7.12.2003 – Camp. di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le deduzioni della reclamante non possono essere assunte, nemmeno parzialmente, a scusante del grave comportamento manifestato dal calciatore incolpato; osservato che la sanzione impugnata è appena congrua rispetto ai fatti ascritti in quanto nella fattispecie il calciatore PALLUZZI dapprima si spintonava reciprocamente con un avversario, lanciava gravi insulti e sputava allo stesso avversario, ricevendone uguale trattamento ed infine con il suo comportamento ingenerava un parapiglia generale sedato a stento dal direttore di gara DELIBERA · di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. · La tassa di reclamo va incamerata.
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