COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/12/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’U.S. SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FESTUCCIA DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 38 DELL’11.12.2003 (Gara: PRO CALCIO SABINA – SABINIA del 7.12.2003 – Camp. di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/12/2003– pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELL’U.S. SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FESTUCCIA DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 38 DELL’11.12.2003
(Gara: PRO CALCIO SABINA - SABINIA del 7.12.2003 – Camp. di Promozione)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che, alla luce di talune circostanze dedotte dalla reclamante e dalla dinamica dell’evento descritto nel referto arbitrale il fatto possa essere considerato come accesa protesta e non come intenzionale ostacolo all’adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Direttore di gara;
ritenuto di poter lievemente ridurre la sanzione irrogata, riconducendola nell’ambito di cui al dispositivo;
DELIBERA
· di ridurre la sanzione della squalifica del calciatore FESTUCCIA DAVIDE (Sabina) da cinque a quattro gare.
· La tassa di reclamo va restituita.
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