COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 29 del 13/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TECNOCAR LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MILLOZZA ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 511 DEL 23.10.2003 (Gara: IVO ROMA – TECNOCAR del 18.10.2003 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 29 del 13/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TECNOCAR LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MILLOZZA ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 511 DEL 23.10.2003 (Gara: IVO ROMA – TECNOCAR del 18.10.2003 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2) La Commissione Disciplinare § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono ritenersi parzialmente assumibili, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara; § che, in effetti, il comportamento del calciatore né minaccioso, né violento, appare caratterizzato, soltanto da una reiterata protesta verbale, manifestata con espressioni sinceramente censurabili; § che, pertanto, sussistono buoni motivi per rivalutare parzialmente la sanzione inflitta; DELIBERA § di accogliere il ricorso, e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore MILLOZZA ROBERTO da 4 a 3 gare effettive. § La tassa reclamo va restituita.
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