COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 29 del 13/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PALIDORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAPARELLA DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 30.10.2003 (Gara: PALIDORO – COOP VIS AURELIA del 26.10.2003 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 29 del 13/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PALIDORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAPARELLA DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 30.10.2003 (Gara: PALIDORO – COOP VIS AURELIA del 26.10.2003 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore PAPARELLA DIEGO sono da ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che il comportamento non ha mai assunto toni violenti e minacciosi, per cui può ritenersi più adeguata una squalifica lievemente ridotta; DELIBERA § di accogliere il ricorso, e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore PAPARELLA DIEGO da 4 a 3 gare effettive. § La tassa reclamo va restituita.
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