COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO ECCELLENZA GIADA MACCARESE – TRIAENA CAMPAGNANO
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO ECCELLENZA
GIADA MACCARESE - TRIAENA CAMPAGNANO
L'A.S. GIADA MACCARESE, dopo avere presentato preannuncio di reclamo, ha inviato, nei termini, formale ricorso in ordine alla regolarita' di svolgimento della gara in oggetto.
Sostiene la ricorrente che l'arbitro, anche se in buona fede, ha condotto irregolarmente in porto l'incontro, in quanto manteneva in campo, per circa due minuti, il calciatore della SOC. TRIAENA CAMPAGNANO, BUFALINI EMANUELE, che andava, invece , espulso perche' incorso nella seconda ammonizione.
A parere della reclamante cio' avrebbe inficiato la regolarita' della gara in quanto il BUFALINI partecipava attivamente all'azione di gioco, schierandosi in barriera e costituendo, in tal modo, un danno alla propria squadra. Solo a seguito della segnalazione del collaboratore dell'arbitro, dopo circa due minuti, il gia' citato BUFALINI, veniva allontanato dal campo.
Nel chiedere, per il motivo sopra esposto,la SOC. GIADA MACCARESE, la ripetizione dell'incontro per errore tecnico commesso dall'arbitro, trasmette, altresi', a questo Organo di Giustizia Sportiva la videocassetta dell'incontro in epigrafe.
Premesso che questo Organo di Giustizia Sportiva non puo', in questa fase, per regolamento utilizzare, quale mezzo di prova, la videocassetta dell'incontro, le cui immagini possono, invece, essere esaminate da altro Organo Disciplinare.
Quanto evidenzia la reclamante nel proprio ricorso non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, dall'esame dei quali risulta quanto segue: " non rendendomi subito conto dell'ammonizione precedente, facevo riprendere il gioco con un calcio di punizione a favore della SOC. GIADA MACCARESE, la cui punizione finiva a fondo campo. Immediatamente venivo richiamato dal mio assistente n. 1, il quale mi faceva notare che il n. 4 del TRIAENA CAMPAGNANO, era gia' stato ammonito e che doveva essere allontanato dal terreno di gioco. Allora, consigliandomi anche con l'assistente n. 2 espellevo il calciatore del CAMPAGNANO. Tutto l'episodio si e' evoluto nel breve lasso di tempo di 30-35 secondi".
Da tutto cio' si evince che, per errore, l'arbitro manteneva in campo il calciatore della SOC. TRIAENA CAMPAGNANO, BUFALINI EMANUELE.
Come gia' evidenziato in analoghe situazioni la Magistratura Sportiva ha piu' volte sostenuto che la presenza in campo di un calciatore in piu' non invalida la regolarita' della gara per il solo fatto che si sia verificata; occorre, infatti, controllare, in concreto, quanto sia durata e se abbia avuto influenza sul risultato della gara. Nel caso in esame , essendo l'infrazione durata 30-35 secondi, oggettivamente si puo' sostenere che la presenza in campo in piu' del calciatore BUFALINI non abbia influito decisamente sul risultato finale dell'incontro,che a parere di questo Organo Giudicante, puo' considerarsi regolare nel suo svolgimento e conclusione.
Tutto cio' premesso, si ritiene che non possono essere prese in considerazione le motivazioni esposte dalla SOC. GIADA MACCARESE con il presente ricorso.
Visto, pertanto, l'art. 12 del CGS
SI DECIDE
a) di respingere il reclamo proposto dalla SOC. GIADA MACCARESE;
b) di confermare, quindi, il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
GIADA MACCARESE - TRIAENA CAMPAGNANO 1-2
La tassa si incamera