COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO Seconda categoria GROTTE S.STEFANO – CIVITELLA D AGLIANO
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO Seconda categoria
GROTTE S.STEFANO - CIVITELLA D AGLIANO
La POL. CIVITELLA D'AGLIANO, dopo aver preannunciato reclamo, ha proposto formale ricorso in ordine alla sospensione anticipata dell'incontro decretata dall'arbitro. La POL. CIVITELLA D'AGLIANO espone dettagliatamente nel proprio ricorso i fatti accaduti, denunciando una serie di provvedimenti tecnici adottati dall'arbitro nel corso dell'incontro che, a parere della reclamante, sembrano del tutto ingiustificati, considerato il clima esistente in campo.
Precisa altresì la ricorrente nel proprio ricorso che l'arbitro allorchè la squadra rimaneva sul terreno di giuoco con sette calciatori decretava erroneamente la fine anticipata emettendo il triplice fischio di chiusura dell'incontro, non rendendosi conto che la gara diventa non regolamentare nel momento in cui una squadra rimane in campo solamente con sei calciatori.
Nel rientrare negli spogliatoi, la POL. CIVITELLA D'AGLIANO pone in evidenza che tesserati della Società si lamentavano per l'irregolare decisione presa dall'arbitro ed in tale occasione veniva espulso anche altro calciatore della loro squadra.
Al di là di tutto ciò la ricorrente fa presente, per dimostrare lo stato confusionale dell'arbitro, episodio di fine gara quando rilasciava alla società l'elenco dei provvedimenti presi annotando tra i calciatori espulsi anche il nominativo di un atleta che era già stato sostituito.
Per tutti questi motivi la POL. CIVITELLA D'AGLIANO chiede che l'incontro oggetto del presente ricorso venga ripetuto per aver l'arbitro commesso "errore tecnico".
Premesso preliminarmente che codesta Società avrebbe dovuto quanto meno contestare immediatamente all’atto della consegna del foglio riepilogativo dei provvedimenti adottati dall’arbitro, le irregolarità riscontrate.
Si fa comunque presente che ai sensi dell'art. 24 comma 3 del CGS questo Organo di Giustizia Sportiva può giudicare in prima istanza solamente sulla regolarità dello svolgimento di una gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi, ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.
Quindi, solo in seconda istanza, se del caso, possono essere approfondite questioni quali quelle rappresentate con il presente ricorso.
Tra l'altro dagli atti ufficiali, che ai sensi dell'art. 31 a1) del CGS sono da considerarsi fonte privilegiata ed unica di prova, non risulta quanto evidenziato nel circostanziato reclamo avanzato dalla POL. CIVITELLA D'AGLIANO, ma che comunque in tali casi, prevale sempre il contenuto del referto arbitrale. L'arbitro comunque nel rapporto redatto precisa che "il calciatore espulso è CURIO TOMMASO e non TURCHETTI GIANCARLO riportato erroneamente solamente sul verbale di fine gara consegnato a fine gara alla Società CIVITELLA D'AGLIANO, mentre sul rapporto di gara senza ombra di dubbio, viene indicato tra i calciatori espulsi CURIO TOMMASO.
Da tutto ciò quanto sopra esposto emerge chiaramente che non sono accoglibili le rimostranze avanzate dalla POL. CIVITELLA D'AGLIANO con il ricorso in questione.
Preso atto altresì dei provvedimenti disciplinari assunti con il Com. Uff. n. 23 del 30.10.2003 e considerato che l'incontro di cui trattasi è stato anticipatamente sospeso dall'arbitro per essere rimasta la ricorrente con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare
Visto l'art. 12 del CGS
SI DECIDE
a) di respingere il reclamo proposto dalla POL. CIVITELLA D'AGLIANO;
b) di infliggere alla POL. CIVITELLA D'AGLIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.
La tassa reclamo si incamera.