COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CENTRO ITALIA STELLA D’ORO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE OMETTO FABRIZIO , AMMENDA DI € 750,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, INIBIZIONE FINO AL 15.12.2003 A CARICO DEL DIRIGENTE TEMPESTA FRANCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 26 DEL 6.11.2003 (Gara: CENTRO ITALIA – SPES MENTANA del 2.11.2003 – Camp. di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CENTRO ITALIA STELLA D’ORO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE OMETTO FABRIZIO , AMMENDA DI € 750,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, INIBIZIONE FINO AL 15.12.2003 A CARICO DEL DIRIGENTE TEMPESTA FRANCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 26 DEL 6.11.2003 (Gara: CENTRO ITALIA – SPES MENTANA del 2.11.2003 – Camp. di Eccellenza) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le considerazioni svolte dalla reclamante per quanto concerne le sanzioni inflitte al calciatore FABRIZIO OMETTO e al dirigente FRANCO TEMPESTA, non possono essere condivise. Ed infatti , il calciatore OMETTO, dopo l’entrata violenta operata nei confronti dell’avversario, non solo ha opposto resistenza al provvedimento di espulsione,ma, come riferito dall’assistente dell’arbitro, al momento di abbandonare il terreno di gioco ha anche rivolto espressioni minacciose ed offensive nei confronti della terna arbitrale, sicchè appare del tutto congrua la squalifica per tre gare comminata dal Giudice Sportivo. Parimenti congrua appare inoltre l’inibizione fino al 15.12.2003 inflitta al dirigente TEMPESTA per il suo comportamento gravemente minaccioso ed offensivo tenuto nei confronti dell’arbitro sia durante la gara che alla fine dell’incontro, comportamento aggressivo, ancor più censurabile in quanto posto in essere da un dirigente, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, ove non fosse intervenuto, ogni volta, il capitano della squadra. Possono invece essere parzialmente condivise le considerazioni svolte dalla ricorrente, per quanto concerne l’ammenda inflitta, che potrà pertanto essere lievemente ridotta, anche in considerazione del fatto che non vi sono stati danni alle persone delibera · di confermare la squalifica per tre gare effettive del calciatore OMETTO FABRIZIO; · di confermare l’inibizione fino al 15 dicembre 2003 del dirigente TEMPESTA FRANCO; · di accogliere il reclamo limitatamente all’ammenda, e per l’effetto di ridurre la stessa da € 750,00 a € 500,00 fermo restando l’obbligo a carico della Società CENTRO ITALIA STELLA D’ORO di risarcire i danni subiti dall’autovettura dell’arbitro, se richiesti e documentati. · La tassa reclamo va restituita.
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