COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. MIRTENSE PER POSIZONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE NISI STEFANO (COTTANELLO) NELLA GARA COTTANELLO – MIRTENSE DEL 19-10-2003. CAMPIONATO 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI RITETI.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. MIRTENSE PER POSIZONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE NISI STEFANO (COTTANELLO) NELLA GARA COTTANELLO – MIRTENSE DEL 19-10-2003. CAMPIONATO 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI RITETI. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe e le controdeduzioni inoltrate dall’A.S. Cottanello Calcio il 17-11-2003; - rilevato che la reclamante deduce la posizione irregolare del calciatore Nisi Stefano dell’A.S. Cottanello Calcio in quanto, incorso in una giornata di squalifica sanzionata nel com. uff. n. 23 del Comitato Provinciale di Rieti non aveva scontato la squalifica al momento dell’effettuazione della gara; - osservato che l’assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali, comunicato ufficiale n. 23 del CP Rieti ed allegato al C.U. n. 10 del 7-8-2003 del Com. Regionale Lazio e non sono assumibili in questa sede le considerazioni espresse a discolpa dall’A.S. Cottanello Calcio in quanto le sanzioni che si riferiscono al Campionato, come nella specie, debbono essere scontate in gare di campionato e non in gare di tornei ufficiali anche se organizzati dal Comitato Provinciale di competenza : DELIBERA · di comminare all’A.S. COTTANELLO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e l’ammenda di € 75; · di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della Società TIRABASSI MASSIMO fino al 2.12.2003; · di squalificare il calciatore NISI STEFANO (Cottanello) per una giornata ulteriore di gara. · La tassa reclamo va restituita.
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