COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria VIS TERRACINA – COMPRENSORIO LEPINO
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it
Decisioni del Giudice sportivo
CAMPIONATO Prima categoria
VIS TERRACINA - COMPRENSORIO LEPINO
La POL. COMPRENSORIO LEPINO, dopo aver presentato preannuncio di reclamo, ha proposto formale ricorso avverso la regolarità di svolgimento della gara in epigrafe.
Sostiene la ricorrente che la Soc. VIS TERRACINA presentava all'arbitro ad inizio incontro una distinta di calciatori dal n.1 al n. 17. Precisa sempre, la reclamante, che durante la gara, invece, la Soc. VIS TERRACINA sostituiva il calciatore indicato in lista con il n. 11 con il calciatore avente la maglia con il n. 18, non indicato nella distinta, calciatore che tra l'altro ha inciso notevolmente sul risultato della gara avendo segnato anche una rete per la propria squadra.
Chiede per tale motivo la POL. COMPR.LEPINO l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 comma 5 CGS. L'arbitro nel proprio referto riporta che la squadra di casa al 14' de lI° tempo sostituiva il calciatore indicato in distinta con il n. 11 VISENTINI DANIELE, con il calciatore n 17 SEVERINI MAURIZIO, mentre nel foglio riepilogativo dei provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro nel corso dell'incontro viene riportata la sostituzione del calciatore n. 11 con il n. 18, non riportato in lista.
Per effetto di tale discordanza, si è ritenuto opportuno ascoltare l'arbitro per meglio chiarire la situazione ed è emerso che in effetti si è trattato di un semplice errore di trascrizione effettuato dall'arbitro nel riportare nel foglio riepilogativo dei provvedimenti che a fine gara l'arbitro ha consegnato al dirigente della squadra ricorrente, il quale avrebbe potuto prima di apporre la firma, contestare immediatamente l'irregolarità riscontrata.
Da tutto ciò premesso, si può ragionevolmente concludere che non sono accoglibili le rimostranze avanzate dalla Soc. COMPRENSORIO LEPINO e che pertanto l'incontro è da considerarsi regolare nel suo svolgimento e conclusione.
Tutto ciò premesso,
visto l'art. 12 del CGS
SI DECIDE
di respingere il reclamo proposto dalla Soc. COMPRENSORIO LEPINO e di confermare quindi il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
VIS TERRACINA - COMPRENSORIO LEPINO 2 - 2
La tassa si incamera.