COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO Seconda categoria COM.QUARTIERE TORRE MAURA – OLEVANO

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO Seconda categoria COM.QUARTIERE TORRE MAURA - OLEVANO Visti gli atti ufficiali di gara, rilevato che: al 36' del II° tempo, a seguito di uno scontro fortuito di gioco, il calciatore della Soc. TORRE MAURA ALESSANDRINI ALESSANDRO, lamentava una fuoriuscita di sangue dal naso; - a questo punto il giocatore della soc. OLEVANO, GIOVANNETTO ELVIS, ritenuto colpevole, intenzionalmente dell'accaduto, veniva circondato da alcuni calciatori avversari e che l'arbitro tentava, invano, di evitare l'aggressione al suddetto calciatore; - a questo punto il giocatore in panchina del TORRE MAURA FALCONI ALESSANDRO, entrava in campo e colpiva con un pugno il già citato calciatore GIOVANNETTO ELVIS; - nella circostanza, mentre l'arbitro tentava di separare i contendenti, si verificava una zuffa alla quale partecipavano calciatori di entrambe le Società e, tra questi il direttore di gara identificava tra i più attivi i seguenti calciatori: per la SOC. OLEVANO MILANA GIACOMO - TABOLACCI PIERLUIGI - SEBASTIANI GIULIO - PETRUCCA SIMONE - GIOVANNETTO ELVIS e per la SOC. TORRE MAURA COPPETTA MASSIMILIANO - TAMBURRINI GIANLUCA - FASANO MAURIZIO - PANICHI MARCO - DANIELE PATRIZIO - inoltre, nell'occasione, anche due spettatori, dopo aver scavalcato la rete di recinzione metallica, entravano in campo per partecipare alla zuffa; - a questo punto l'arbitro, considerato che se avesse adottato i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili, le due Società sarebbero rimaste in campo con un numero inferiore di calciatori per la prosecuzione regolare dell'incontro, decideva di sospendere definitivamente l'incontro allo scopo di tutelare anche la propria incolumità. - Nel frattempo anche all'esterno del campo di giuoco, vicino agli spogliatoi, si accendevano zuffe tra le due tifoserie. Osservato quanto sopra, rilevato che la mancata conclusione regolamentare dell'incontro è da addebitarsi al comportamento di tesserati di entrambe le Società; visto l'art. 12 comma 2 del CGS SI DECIDE a) di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; b) di comminare l'ammenda di Euro 100 ad entrambe le Società; c) di squalificare i sottoelencati calciatori nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: SOC. TORRE MAURA : FALCONI ALESSANDRO - 2 GARE COPPETTA MASSIMILIANO - 1 GARA TAMBURRINI GIANLUCA - 1 GARA FASANO MAURIZIO - 1 GARA PANICHI MARCO - 1 GARA DANIELE PATRIZIO - 1 GARA Soc. OLEVANO ; MILANA GIACOMO - 1 GARA TABOLACCI PIERLUIGI - 1 GARA SEBASTIANI GIULIO - 1 GARA PETRUCCA SIMONE - 1 GARA GIOVANNETTO ELVIS - 1 GARA
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it