COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. MIRTENSE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FELLI EMANUELE (REAL COLLE SABINO) PARTECIPANTE ALLA GARA REAL COLLE SABINO – MIRTENSE DEL 2.11.2003 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA RIETI

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. MIRTENSE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FELLI EMANUELE (REAL COLLE SABINO) PARTECIPANTE ALLA GARA REAL COLLE SABINO – MIRTENSE DEL 2.11.2003 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA RIETI La Commissione Disciplinare, § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § lette le controdeduzioni pervenute dalla Società REAL COLLE SABINO; § rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore in oggetto in quanto, squalificato per 4 gare con il Comunicato Ufficiale n. 22 del Comitato Provinciale di Viterbo del 23.2.2003, non aveva scontato regolarmente la squalifica; § osservato, preliminarmente, che il calciatore FELLI EMANUELE, n. 16 nella distinta di gara, non risulta utilizzato nella gara in questione e che la posizione irregolare di calciatori di riserva non comporta la punizione sportiva della perdita della gara ma, esclusivamente, sanzioni disciplinari a carico della Società e del calciatore; § ritenuto, per contro, che non possono essere assunte a giustificazione le argomentazioni del REAL COLLE SABINO, in quanto le gare definite di “play-out” sono da ritenersi come effettuate nell’ambito di un Torneo ufficiale diverso dal Campionato e quindi non valgono ai fini dell’espiazione della pena inflitta nell’ambito del Campionato regolare e che la posizione del calciatore deve essere considerata irregolare; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: REAL COLLE SABINO – MIRTENSE 2 – 0 § di squalificare il calciatore FELLI EMANUELE (REAL COLLE SABINO) per una giornata ulteriore di gara; § di inibire il dirigente accompagnatore DELLA CIANA PIERALDO (REAL COLLE SABINO) sino al 12.12.2003; § di comminare alla Società REAL COLLE SABINO l’ammenda di € 75,00. § La tassa reclamo va incamerata.
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