COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBATROS AVVERSO I PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BELLI ANTONIO E MARINELLI SIMONE, PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PAVONE PAOLO, E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 13.11.2003 (Gara: ALBATROS – MILLESIMO MONTESPACCATO del 9.11.2003 – Campionato di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBATROS AVVERSO I PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BELLI ANTONIO E MARINELLI SIMONE, PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PAVONE PAOLO, E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 13.11.2003
(Gara: ALBATROS – MILLESIMO MONTESPACCATO del 9.11.2003 – Campionato di II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ osserva, in via preliminare, che come stabilito dall’art. 41 del C.G.S., non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate di gara. Deve, quindi, considerarsi inammissibile il reclamo relativo ai calciatori BELLI e MARINELLI;
§ per quanto concerne, invece, l’allenatore PAVONE ed il calciatore ESPOSITO, le considerazioni svolte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili, ed in effetti, il comportamento degli interessati, è stato caratterizzato soltanto da un atteggiamento di protesta nei confronti dell’arbitro, manifestato con espressioni sicuramente censurabili ma non violente, mentre per quanto concerne i calci alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, trovandosi quest’ultimo all’interno dello spogliatoio, non è dato attribuire con certezza tale gesto al calciatore ESPOSITO;
§ sussistono, pertanto, buoni motivi per rivisitare le sanzioni inflitte;
DELIBERA
§ di dichiarare inammissibile il reclamo relativo ai calciatori MARINELLI SIMONE e BELLI ANTONIO;
§ di accogliere il ricorso per quanto concerne gli altri tesserati e, per l’effetto, riduce la squalifica dell’allenatore PAVONE PAOLO da 3 a 2 gare effettive, e del calciatore ESPOSITO ANDREA da 4 a 2 gare effettive.
§ La tassa reclamo va restituita.
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