COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale21 del 23/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS PILASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004 A CARICO DEL CALCIATORE CORBUCCI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 2.10.2003 (Gara: VIRTUS PILASTRO – BRACCIANO 1910 del 28.9.2003 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale21 del 23/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS PILASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004 A CARICO DEL CALCIATORE CORBUCCI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 2.10.2003 (Gara: VIRTUS PILASTRO – BRACCIANO 1910 del 28.9.2003 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le modalità del comportamento violento ed aggressivo del calciatore CORBUCCI nei confronti del direttore di gara, sono state puntualmente confermate e descritte dall’arbitro stesso innanzi codesta Commissione Disciplinare; § ritenuto, pertanto, di non condividere la ricostruzione dei fatti così come esposta nel ricorso proposto; § considerato, altresì, che le altre argomentazioni svolte dalla Società a difesa del calciatore non possono giustificare la condotta dello stesso CORBUCCI, e che la sanzione pare congrua e motivata; DELIBERA § di respingere il ricorso proposto e per l’effetto conferma la sanzione della squalifica fino al 31.3.2004 a carico del calciatore CORBUCCI FABRIZIO. § La tassa di reclamo va incamerata.
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