COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO C5 FEMM.LE SERIE C – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 CRL DEL 07/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. VEJANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 A CARICO DELLA CALCIATRICE BOTTA SABRINA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 508 DEL 24.10.2002 (Gara: VEJANESE – GIOVENTU’ FUTURA del 19.10.2002 – Campionato C5 Femm.le Serie C)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO C5 FEMM.LE SERIE C - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 CRL DEL 07/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. VEJANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 A CARICO DELLA CALCIATRICE BOTTA SABRINA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 508 DEL 24.10.2002 (Gara: VEJANESE – GIOVENTU’ FUTURA del 19.10.2002 – Campionato C5 Femm.le Serie C) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che le argomentazioni addotte dalla reclamante non valgono a smentire le chiare circostanze descritte nel rapporto arbitrale relative al comportamento della calciatrice BOTTA SABRINA che ha reiterato un comportamento scurrile, ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro e di una calciatrice avversaria; § osservato che la sanzione irrogata è del tutto congrua rispetto al comportamento manifestato dall’incolpata; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando la sanzione irrogata. La tassa reclamo va incamerata.
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