COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Camp. di Calcio a 5 “D” – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. CIOFI EMILIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A SUO CARICO FINO AL 31 OTTOBRE 2003 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 16/C del 16.1.2003 (Errata Corrige) (Gara: IVO ROMA – TORVAIANICA ALTA del 21.12.2002 – Camp. di Calcio a 5 Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Camp. di Calcio a 5 “D” - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. CIOFI EMILIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A SUO CARICO FINO AL 31 OTTOBRE 2003 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 16/C del 16.1.2003 (Errata Corrige) (Gara: IVO ROMA – TORVAIANICA ALTA del 21.12.2002 – Camp. di Calcio a 5 Serie D) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udito, come da richiesta, il calciatore interessato; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo sono da ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi per una migliore focalizzazione degli occorsi, sicchè sussistono buoni motivi per rivalutare, sia pure parzialmente, la posizione del giocatore; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto, di ridurre la squalifica del calciatore CIOFI EMILIANO dal 31 ottobre 2003 al 30 giugno 2003. § La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it