COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “C1” – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. AURELIA NORDOVEST AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VANDILLI EMILIANO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZEDDA MANUEL DAVID ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 529 DEL 6.3.2003 (Gara: EDILURB – AURELIA NORDOVEST del 1.3.2003 – Camp. di Calcio a 5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “C1” - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. AURELIA NORDOVEST AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VANDILLI EMILIANO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZEDDA MANUEL DAVID ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 529 DEL 6.3.2003 (Gara: EDILURB – AURELIA NORDOVEST del 1.3.2003 – Camp. di Calcio a 5 Serie C1) · La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udita, come da richiesta, la Società interessata; · considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica dei calciatori VANDILLI EMILIANO e ZEDDA MANUEL DAVID possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi di una migliore focalizzazione dell’occorso; · rilevato, altresì, che alla luce delle precisazioni della reclamante il comportamento dei calciatori, anche se sfavorevole, come tale, censurabile, non può non essere rivalutato, comunicando agli stessi, una squalifica più rispondente alle loro effettive responsabilità; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore VANDILLI EMILIANO da 5 gare effettive a 4 gare effettive e del calciatore ZEDDA MANUEL DAVID da 4 gare effettive a 3 gare effettive; § la tassa reclamo va restituita.
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