COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “C1” – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. DELLE VITTORIE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE BALZARINI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N.526 DEL 13.2.2003 (Gara: DELLE VITTORIE – EUROPROGETTI SEBELITA dell’8.2.2003 – Campionato C5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “C1” - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. DELLE VITTORIE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE BALZARINI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N.526 DEL 13.2.2003 (Gara: DELLE VITTORIE – EUROPROGETTI SEBELITA dell’8.2.2003 – Campionato C5 Serie C1) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore BALZARINI MASSIMILIANO non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili, non fornendo utili e probanti elementi ai fini di una rivalutazione del comportamento dell’interessato; che il direttore di gara, davanti a questa commissione, ha confermato puntualmente quanto riportato in sede di referto, ribadendo, senza ombra di dubbio, che il BALZARINI alla notifica dell’espulsione con un gesto di rabbia ha sputato verso il 2° arbitro colpendolo sui calzoncini; che, anche a voler seguire l’assunto della ricorrente circa l’involontarietà da parte del calciatore di voler colpire l’arbitro, in quanto lo sputo era diretto a terra, rimane pur sempre l’azione di dileggio ed estrema offesa nei confronti del direttore di gara; che il gesto in se stesso, estremamente deprecabile, non è assolutamente tollerabile, anche se non intenzionalmente diretto verso qualcuno in quanto, come nella fattispecie il risultato potrebbe essere ben diverso; che, non sussistono ragionevoli motivi per rivalutare la posizione del BALZARINI la cui squalifica appare del tutto congrua, nella considerazione che la certezza di una volontarietà di colpire il direttore di gara, avrebbe comportato una ben più pesante squalifica; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore BALZARINI MASSIMILIANO sino al 5.2.2004. La tassa di reclamo viene incamerata
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