COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “C2” – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRA FUTSAL PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE COLAFRANCESCO ANTONIO PARTECIPANTE ALLA GARA VIRTUS CECCANO – CRA FUTSAL DEL 22.3.2003 – CAMP. CALCIO A 5 SERIE C2
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “C2” - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRA FUTSAL PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE COLAFRANCESCO ANTONIO PARTECIPANTE ALLA GARA VIRTUS CECCANO – CRA FUTSAL DEL 22.3.2003 – CAMP. CALCIO A 5 SERIE C2
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore in oggetto in quanto squalificato per 1 gara per recidività in ammonizione come da C.U. n. 532 del 20.3.2003;
rilevato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e, pertanto, la posizione del calciatore deve essere considerata irregolare
DELIBERA
§ di comminate alla Società VIRTUS CECCANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 100,00;
§ di inibire il dirigente accompagnatore LIAVONI SALVATORE fino al 24.4.2003;
§ di squalificare il calciatore COLAFRANCESCO ANTONIO per 1 giornata ulteriore di gara.
§ La tassa reclamo va restituita.
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