COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “C2” – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DELL’8/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. CITTA’ DI LATINA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 500,00 E LA DIFFIDA AL CAMPO DI GIOCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 523 DEL 27.3.2003 (Gara: CITTA’ DI LATINA – ROCCA DI PAPA del 22.3.2003 – Camp. di Calcio a 5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “C2” - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DELL’8/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. CITTA’ DI LATINA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 500,00 E LA DIFFIDA AL CAMPO DI GIOCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 523 DEL 27.3.2003 (Gara: CITTA’ DI LATINA – ROCCA DI PAPA del 22.3.2003 – Camp. di Calcio a 5 Serie C2) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in supplemento di referto, l’arbitro; § assume la ricorrente che il Giudice Sportivo avrebbe deciso sulla scorta di nuove deduzioni formulate dal direttore di gara, in quanto non si sarebbe verificato alcun lancio di oggetti né durante che al termine della partita nei confronti dello stesso, né sarebbe stato oggetto di aggressione o minacce. A diversità di quanto riportato nel referto, sarebbe stato lo stesso direttore di gara che avrebbe inviato il Presidente della Società nel proprio spogliatoio e senza alcuna parola o plausibile motivo lo avrebbe colpito con una violenta testata al naso; § il direttore di gara davanti a questa Commissione ha puntualmente confermato quanto riportato sul referto fornendo precisi chiarimenti in merito a tutti gli occorsi; § ha spiegato il motivo della contestazione da parte dei sostenitori locali, malcontento maturato via via che la propria squadra che conduceva la partita per 4 a 0, veniva rimontata e poi raggiunta dalla Società ROCCA DI PAPA. Tale risultato, accettato alquanto serenamente da giocatori, che si ritenevano soddisfatti anche del pareggio, non veniva invece condiviso dalla tifoseria che ha manifestato tutto il suo malcontento con minacce ed insulti, tanto che il dirigente accompagnatore del Latina si premurava di scortarlo nello spogliatoio; § durante il tragitto si avvicinava un signore con gli occhiali che iniziava ad insultarlo e minacciarlo pesantemente, seguendolo sino allo spogliatoio dove entrava con forza sbattendo la porta e cercando di richiuderla, dopo di che lo spingeva verso la parete ponendogli una mano sul collo; § la pronta reazione dell’arbitro lo induceva ad allontanarsi velocemente, ma il pavimento bagnato lo faceva scivolare per cui andava a sbattere contro lo spigolo della porta che era rimasta socchiusa procurandosi un taglio al viso; lo stesso usciva gridando di aver ricevuto una testata, la qual cosa ovviamente scatenava la reazione dei presenti, compresi i giocatori che tempestavano la porta con pugni e calci; § premesso quanto sopra, a prescindere dalla considerazione che gli atti ufficiali rivestono carattere di natura privilegiata ai sensi dell’art. 25 del C.G.S., atti per altro pienamente confermati dal direttore di gara, non si può non disconoscere che la precisa ricostruzione degli occorsi da parte dell’arbitro presenta una certa logica e credibilità. Di contro, qualora si dovesse dar credito all’assunto della Società circa l’assoluta mancanza di minacce, di aggressioni, di lancio di oggetti o quant’altro, non si potrebbe non rimanere perplessi sul perché il direttore di gara avrebbe invitato il signore con gli occhiali, che non lo aveva minimamente importunato, che non conosceva e che solo più tardi ha saputo essere il Presidente della squadra, ad entrare nello spogliatoio e a colpirlo con una violenta testata; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare nei confronti della Società A.S. CITTA’ DI LATINA l’ammenda di € 500,00 e diffida del campo di gioco. § La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it