COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO di Calcio a 5 – Serie D – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO A 5 PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE CATALDI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 8 DEL 21.11.2002 (Gara: CITTA’ DI ANAGNI – PALIANO del 16.11.2002 – Camp. di Calcio a 5 – Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO di Calcio a 5 – Serie D - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO A 5 PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE CATALDI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 8 DEL 21.11.2002 (Gara: CITTA’ DI ANAGNI – PALIANO del 16.11.2002 – Camp. di Calcio a 5 – Serie D) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte dalla Società Sportiva PALIANO avverso la squalifica del calciatore CATALDI non possono che confermare quanto realmente accaduto; § rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali che possono indurre questa Commissione a rivisitare la sanzione impartita; § considerato che il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede, pertanto alla luce così come contestata, la squalifica appare adeguata; DELIBERA § di confermare la squalifica del calciatore CLAUDIO CATALDI fino al 31.5.2003. § La tassa di reclamo va incamerata.
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