COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 DEL 3/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 15/09/2002 PRIVERNO – TORBELLAMONACA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 DEL 3/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 15/09/2002 PRIVERNO - TORBELLAMONACA L'A.S. Torbellamonaca ha fatto seguito al preannuncio di reclamo di cui al Com. Uff. n. 12 del 19/9/2002 ed ha presentato rituale ricorso avverso la mancata disputa dell'incontro indicato in oggetto. La ricorrente, nel proprio esposto, fa presente che, a causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto nei pressi di Anagni il giorno 15/9/2002, l'autostrada A1 rimaneva bloccata dalle ore 13,45 alle ore 15,42, con uscita al Casello di Frosinone alle ore 16,12. Il Dirigente della Società Torbellamonaca, in conseguenza di ciò, decideva di far rientrare in sede la squadra, non ritenendo più raggiungibile, in tempo utile, la sede dell'incontro. La ricorrente, in data 16/9/2002 ha anche richiesto con fax al competente Commissariato di Frosinone una relazione sull'accaduto del giorno prima ed afferma nello stesso ricorso di non aver ricevuto alcuna risposta al riguardo. Per tutti i motivi sopraesposti, chiede la reclamante il riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore di cui all'art. 55 delle N.O.I.F. e conseguente ripetizione dell'incontro oggetto del presente reclamo. In relazione a quanto sopra rilevato, non sembra, a parere di questo Organo giudicante che la Società Torbellamonaca abbia messo in atto tutti gli accorgimenti necessari per poter dimostrare l'impossibilità assoluta di poter raggiungere in tempo utile il campo di giuoco. La squadra avrebbe dovuto, in ogni caso raggiungere Priverno, tenuto anche conto che avrebbe potuto beneficiare dei prescritti 45 minuti di attesa fissati per regolamento. Nel caso di tardivo arrivo al campo, il dirigente della squadra avrebbe potuto far verbalizzare, attraverso una dichiarazione scritta rilasciata dalla competente stazione dei Carabinieri di Priverno, l'ora di arrivo all'impianto sportivo. La magistratura sportiva ha sempre sostenuto che in tali situazioni la sussistenza della causa di forza maggiore può essere riconosciuta solo nei casi di impedimento assoluto, e comunque il tutto sempre suffragato da un documento ineccepibile, rilasciato da autorità competenti che possano accertare la materiale impossibilità a disputare l'incontro. In conclusione, questo Organo giudicante, pur rammaricandosi dell'accaduto, considerato quanto ha sempre sostenuto il legislatore federale, non può ritenere di probante rilevanza una dichiarazione scritta, tra l'altro, su carta intestata della Società con firma illeggibile di attestazione, accanto al timbro lineare dell'Azienda Viacard di Frosinone. Ritiene, pertanto, questo Organo di Giustizia Sportiva, di poter ragionevolmente concludere, affermando che non è accoglibile per i motivi sopraindicati la richiesta avanzata dalla ricorrente del riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore. C'è tra l'altro da porre all'attenzione che dalle carte complessivamente pervenute a questo Organo di Giustizia Sportiva si è riscontrato una discordanza tra la dichiarazione sottoscritta dall'Azienda Viacard - Frosinone, allegata al preannuncio di reclamo, in cui si attesta "che il blocco autostradale si è verificato dalle ore 13,45 alle ore 15,42" e la stessa dichiarazione, inviata successivamente dalla reclamante, allegata al ricorso stesso, in cui è stata apposta dalla Società Torbellamonaca e non dalla Viacard, una aggiunta in cui si precisa che "l'uscita al casello di Frosinone è avvenuta alle ore 16,12". Tutto ciò premesso; visto l'art. 55 e l'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F. in base al quale l'A.S. Torbellamonaca è da considerarsi rinunciatari a tutti gli effetti alla disputa dell'incontro Si decide a) di respingere il reclamo proposto dall'A.S. Torbellamonaca; b) di infliggere quindi all'A.S. Torbellamonaca la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica; c) di comminare all'A.S. Torbellamonaca l'ammenda di E 258,00 (I Rinuncia). Si trasmettono altresì gli atti al Presidente del Comitato Regionale Lazio per eventuali ulteriori provvedimenti di competenza. La tassa si addebita.
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