COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 CRL DEL 07/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.C.O. S.FILIPPO NERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI e 1.000,00 CON DIFFIDA DEL CAMPO DI GIUOCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 18 DEL 17.10.2002 (Gara ACO S.FILIPPO NERI – LADISPOLI del 13.10.2002 – Camp. di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 CRL DEL 07/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.C.O. S.FILIPPO NERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI e 1.000,00 CON DIFFIDA DEL CAMPO DI GIUOCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 18 DEL 17.10.2002 (Gara ACO S.FILIPPO NERI - LADISPOLI del 13.10.2002 – Camp. di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro e gli assistenti arbitrali; osservato che i fatti, così come descritti nel rapporto di gara, sono stati puntualmente confermati sia dal Direttore di gara sia dagli assistenti e si connotano come di estrema gravità trattandosi di un’aggressione avvenuta ad oltre un chilometro di distanza dall’impianto di gioco: un vero e proprio agguato messo in atto da quattro sostenitori della reclamante, a bordo di motocicli, che bloccavano l’autovettura degli assistenti dell’Arbitro e poi iniziavano a colpirla con calci, sputando addosso ad uno degli assistenti attraverso il finestrino aperto; ritenuto peraltro che l’aggressione è stata assolutamente imprevedibile in quanto al termine della gara la terna arbitrale è stata accompagnata a riprendere l’autovettura parcheggiata all’interno dell’impianto di gioco dal dirigente addetto ed, al momento, tutto appariva tranquillo e non vi era alcun assembramento di tifosi ostili; osservato, infine, che i fatti sono avvenuti a ragguardevole distanza dall’impianto di gioco, quando, di fatto, il controllo della Società reclamante non poteva più essere utilmente esercitato, e quindi la responsabilità della Società, pur sussistendo oggettivamente, può essere lievemente ridimensionata; DELIBERA di confermare l’ammenda di E 1.000,00 a carico A.C.O. S.FILIPPO NERI annullando la diffida del campo di gioco. Nulla sulla tassa reclamo su cui si è già stabilito sul C.U. n. 21 del 31.10.2002.
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