COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 CRL DEL 07/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE DE ANGELIS CARLO FINO AL 31.10.2006 E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CHERUBINI GIUSEPPE E CONTI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 24.10.2002 (Gara: CENTRO ITALIA S.D. – SABINIA del 20.102002 – Campionato di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 CRL DEL 07/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA U.S. SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE DE ANGELIS CARLO FINO AL 31.10.2006 E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CHERUBINI GIUSEPPE E CONTI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 24.10.2002
(Gara: CENTRO ITALIA S.D. – SABINIA del 20.102002 – Campionato di Eccellenza)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ udita, come da richiesta, la Società interessata;
§ considerato che si ritiene opportuno stralciare la sanzione dei due calciatori in epigrafe al fine di poter adottare una decisione immediata, tenuto conto che trattasi di squalifiche limitate a 3 gare effettive;
§ che con successiva decisione verrà visionata la posizione dell’allenatore DE ANGELIS CARLO;
§ che le giustificazioni addotte in sede di reclamo avverso le squalifiche dei due calciatori possono ritenersi attendibili solo nei confronti del CHERUBINI GIUSEPPE;
§ che in effetti il comportamento di quest’ultimo, anche se poco rispettoso, non ha toni di particolare violenza;
§ che altrettanto non può dirsi nei confronti del calciatore CONTI FABRIZIO il cui comportamento violento nei confronti di un avversario non può essere favorevolmente rivalutato;
DELIBERA
§ di stralciare la parte del ricorso per quanto concerne i due calciatori CHERUBINI GIUSEPPE e CONTI FABRIZIO rinviando ad altra data la decisione per quanto attiene l’allenatore DE ANGELIS CARLO;
§ respingendo il reclamo relativo al calciatore CONTI FABRIZIO confermando la squalifica a 3 gare effettive e di accoglierlo per quanto concerne il calciatore CHERUBINI GIUSEPPE riducendo la squalifica da 3 a 2 giornate.
§ La tassa reclamo va restituita.
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