COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. SPES MENTANA NUOVA AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA COMMINATA DAL G.S. DEL C.R. LAZIO NEL C.U. 16 DEL 10-10-2002. GARA SPES MENTANA N. – TORRENOVA DEL 6-10-2002 CAMPIONATO D’ECCELLENZA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. SPES MENTANA NUOVA AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA COMMINATA DAL G.S. DEL C.R. LAZIO NEL C.U. 16 DEL 10-10-2002. GARA SPES MENTANA N. – TORRENOVA DEL 6-10-2002 CAMPIONATO D’ECCELLENZA. Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la reclamante ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo con la quale le veniva comminata l’ammenda di E 2.000,00 con diffida. La decisione impugnata scaturisce dal rapporto del direttore di gara che riferiva che durante tutta la gara un calciatore della società Torrenova, di carnagione scura, veniva fatto oggetto di insulti di tipo razzista ogni volta che entrava in possesso del pallone; inoltre venivano esposte dai sostenitori croci celtiche e svastiche ed, infine, durante l’intervallo da alcuni altoparlanti posti sugli spalti veniva riprodotta la canzone “Faccetta nera” sulle cui note i tifosi tendevano il braccio a “saluto romano”. La reclamante nel suo gravame deduce, invece, che non potevano sussistere frasi ed ingiurie di tono razzistico, in quanto nella squadra del Torrenova non erano presenti giocatori di colore e, quindi, doveva trattarsi di frasi ingiuriose, ma di contenuto comune e non con finalità inneggianti all’odio razziale. Inoltre, facendo riferimento alla frase contenuta nella motivazione del Giudice Sportivo che sanzionava l’atteggiamento provocatorio tenuto dai tifosi durante l’intervallo, deduceva il fatto che sarebbe stato assai difficile per l’Arbitro rendersi conto di quanto accadeva nell’intervallo ed a così grande distanza dagli spogliatoi in cui si trovava. Il reclamo è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui al dispositivo. Il Direttore di Gara ha meglio precisato, nel corso del supplemento reso innanzi alla Commissione, che la società Torrenova, in effetti, non aveva calciatori stranieri nelle sue fila, ma uno di nazionalità italiana, di cui peraltro non ricordava il numero di maglia, che aveva una carnagione scura, del tipo (così lo definisce testualmente l’Arbitro) “brasiliano come Ronaldo”. Il calciatore era stato, in effetti, bersagliato per tutta la gara da insulti del tipo “sporco negro” ed accompagnato ogni qualvolta prendeva palla dai cori gutturali “Uh ! Uh!!” tristemente noti. L’Arbitro precisava che tale atteggiamento poteva essere riferito ad un particolare gruppetto di sostenitori che esponevano una bandiera rossa con croce celtica ed una bandiera con la svastica. Gli stessi sostenitori, al termine del primo tempo, avevano accompagnato con saluti romani le note di “Faccetta Nera” diffuse dagli altoparlanti dello stadio. Ritiene la Commissione che i cori, così come descritti, e l’esposizione della svastica, corrispondano alla fattispecie punita dall’articolo 10 comma 2 del CGS che punisce sia l’esposizione di simboli od emblemi che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale, sia i cori del medesimo contenuto. Non ha alcun rilievo che il calciatore bersagliato fosse, in realtà italianissimo, in quanto la norma non mira a proteggere astrattamente i calciatori stranieri di altra razza, ma ben concretamente a punire comportamenti violenti e razzistici, altamente deprecabili e che vanno banditi da ogni campo di gioco, dalla serie A alle categorie minori, messi in atto da ben individuate frange di tifosi. Diversamente non può definirsi simbolo inneggiante alla violenza ed all’odio razziale la croce celtica, simbolo religioso, seppur impropriamente usato da alcuni gruppi politici estremistici, né la canzone “Faccetta Nera”, il cui contenuto a ben guardare, è tutt’altro che razzistico, nè i saluti romani, anche se tali canti, simboli e rituali sono assolutamente inopportuni, inspiegabili e fuori luogo in un campo di calcio, in sostituzione dei consigli per gli acquisti e sponsorizzazioni varie che caratterizzano i messaggi lanciati dagli altoparlanti degli stadi tra il primo ed il secondo tempo. Tali considerazioni, non possono portare che alla riduzione della sanzione con l’eliminazione della diffida, ritenendo del tutto congrua la sanzione pecuniaria che, ben al di sotto del minimo edittale, ha considerato la particolarità del caso ed il numero dei sostenitori coinvolti, appena una ventina, rispetto alle diverse centinaia di presenti sugli spalti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA · di riformare la decisione impugnata eliminando la diffida e confermando la sanzione pecuniaria di E 2.000,00 di ammenda. La tassa reclamo va restituita.
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