COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE DE ANGELIS CARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 24.10.2002 (Gara: CENTRO ITALIA S.D. – SABINIA del 20.10.2002 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE DE ANGELIS CARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 24.10.2002 (Gara: CENTRO ITALIA S.D. – SABINIA del 20.10.2002 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica di cui in epigrafe, può ritenersi parzialmente assumibile, fornendo utili elementi per una migliore focalizzazione degli occorsi; § che, in effetti, non può non tenersi nel debito conto della sorpresa e dell’insofferenza da parte della squadra sabina e dei suoi sostenitori per la designazione dei due assistenti della Sez. di Rieti; § che, quanto sopra, non può non aver influito sullo stato d’animo dei predetti, come si evince dal supplemento di referto richiesto all’assistente dell’arbitro, generando dubbi e perplessità su eventuali decisioni non condivise; § che è logico ed assumibile che possono essere sorte incomprensioni e screzi fra l’allenatore DE ANGELIS e l’assistente dell’arbitro durante le fasi di gioco; § che il tutto può essere degenerato al momento che l’assistente dell’arbitro, nel seguire un’azione di gioco ha pestato, sia pure casualmente, il piede del DE ANGELIS; § che la reazione immediata dell’allenatore non può essere che il frutto di tutte le tensioni che si erano via via accumulate, acuite anche dal forte dolore subito, stante il fatto che l’assistente dell’arbitro, di notevole conformazione fisica, era anche in piena corsa al momento dell’impatto; § che, premesso quanto sopra, non può comunque pienamente giustificarsi la violenta reazione dell’allenatore, il quale resosi conto del grave gesto compiuto, si scusava nei confronti dell’assistente dell’arbitro, anche se non escludeva la volontarietà del pestone; § che sembra, comunque, possano sussistere buoni motivi per rivalutare la posizione del DE ANGELIS comminando una sanzione più adeguata; DELIBERA § di accogliere il ricorso nei confronti dell’allenatore DE ANGELIS CARLO, la cui squalifica viene ridotta dal 31.10.2006 al 30.4.2004; § La tassa di reclamo va restituita.
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