COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. NUOVA MONTELLO AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 E LA SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PELLE WALTER ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COMUNICATO UFFICIALE 30 DEL 28.11.2002 (Gara: NUOVA MONTELLO – SEZZE SETINA del 24.11.2002 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. NUOVA MONTELLO AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 E LA SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PELLE WALTER ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COMUNICATO UFFICIALE 30 DEL 28.11.2002 (Gara: NUOVA MONTELLO – SEZZE SETINA del 24.11.2002 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § rilevato che le motivazioni addotte dalla reclamante relativamente alla sanzione inflitta alla Società non possono trovare nemmeno parziale accoglimento in quanto gli addebiti per il comportamento dei sostenitori, protrattosi per tutta la durata della gara, sono puntualmente suffragati dalle chiare e circostanziate risultanze del rapporto arbitrale e di quello del commissario di campo; § ritenuto per contro che la squalifica del calciatore PELLE WALTER possa essere lievemente ridimensionata alla luce di talune considerazioni della reclamante, tenuto conto altresì degli effettivi addebiti; DELIBERA § di ridurre la squalifica del calciatore PELLE WALTER da 4 a 3 giornate di gara, confermando per il resto la decisione impugnata; § la tassa reclamo va restituita.
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