COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 13/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 26/01/2003 TORBELLAMONACA – PRIVERNO

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 13/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 26/01/2003 TORBELLAMONACA - PRIVERNO La S.S. PRIVERNO dopo aver preannunciato reclamo pubblicato sul C.U. n . 46 del 30.1.2003 ha proposto rituale ricorso nei termini avverso la regolarità di svolgimento della gara indicata in oggetto. Pone in evidenza nel proprio reclamo la S.S. PRIVERNO che fin dall'arrivo al campo di giuoco i calciatori e dirigenti della squadra venivano aggrediti, con calci, pugni e schiaffi nello spazio riservato agli spogliatoi, da persone dell'altra società presenti nell'occasione. In conseguenza di ciò i calciatori venivano immediatamente portati nello spogliatoio loro riservato, dove era stato volontariamente versato una sostanza acida allo scopo di arrecare grave danno fisico agli atleti che dovevano scendere in campo per la disputa dell'incontro. Denuncia sempre la ricorrente che i dirigenti locali impedivano l'ingresso nell'impianto sportivo di una ambulanza per soccorrere un tesserato della Società e solo all'arrivo delle Forze dell'Ordine gli spogliatoi venivano aperti, ripristinandosi in tal modo una situazione di normalità. Tutto ciò secondo la S.S. PRIVERNO ha condizionato psicologicamente il rendimento dei calciatori in special modo dei giovani atleti, ai quali, tra l'altro, è stato impedito di effettuare il riscaldamento prepartita. Diversi di questi atleti per i motivi di cui sopra hanno dovuto ricorrere successivamente a cure sanitarie per disturbi respiratori, congiuntivite da intossicazione etc, ed al riguardo la Società allega una serie di certificati rilasciati da servizi ospedalieri. La S.S. PRIVERNO mette in risalto che allo scopo di evitare ulteriori incidenti disputava lo stesso la gara, anche se in condizioni menomate e che l'incontro stesso si è svolto in un clima intimidatorio e violento nei confronti dei propri calciatori. Alla luce di tutto sopra quanto esposto chiede la S.S. PRIVERNO l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 comma 1 del CGS o in subordine la ripetizione della gara. Dalle carte in possesso di questo Organo Giudicante nulla trapela di tutto quanto rappresentato così dettagliatamente dalla Soc. PRIVERNO. Infatti dal rapporto arbitrale vengono solo riportati i provvedimenti adottati dal direttore di gara nei confronti dell'allenatore della squadra di casa e di due calciatori espulsi, uno per doppia ammonizione della Soc. TORBELLAMONACA ed uno per condotta scorretta della Soc. PRIV ERNO. Il Commissario di campo, all'uopo designato, pervenuto al campo di giuoco alle ore 10.00 con un'ora di anticipo rispetto all'orario fissato, veniva a conoscenza perchè comunicatogli da un dirigente della S.S. PRIVERNO, che i calciatori della Società ospite erano stati aggrediti al loro arrivo al campo di giuoco. Precisa sempre però il Commissario di Campo nel proprio rapporto che al momento del suo arrivo la situazione non presentava alcuna difficoltà. Tra l'altro la documentazione sanitaria presentata dalla ricorrente rileva che gli atleti hanno preso comunque parte all'incontro e che solo nel pomeriggio inoltrato si presentavano presso il Presidio Ospedaliero di Priverno, Terracina, Latina, per le cure del caso. In tale contesto, come già più volte detto, la prova, in ordine agli avvenimenti attinenti allo svolgimento delle gare ed eventuali irregolarità, ivi manifestatesi, deve trarsi unicamente dai documenti ufficiali, i quali costituiscono fonte di convincimento assoluto e privilegiato. Esistendo quindi una notevole discordanza tra quanto sostiene la S.S. PRIVERNO e quanto riportato nel referto arbitrale, che si ribadisce ancora, è da considerarsi sempre prevalente rispetto a situazioni denunciate dalla reclamante, questo Organo Giudicante non può che ritenere non attendibili le rimostranze avanzate dalla S.S. PRIVERNO con il presente ricorso. Tutto ciò premesso, visto l'art. 12 del CGS SI DECIDE a) di respingere il reclamo di cui trattasi e di confermare quindi il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: TORBELLAMONACA - PRIVERNO 3 - 0 La tassa si incamera.
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