COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. ROMANA GAS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE A CARICO DELL’ALLENATORE GIUSEPPE PORCELLI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 48 DEL 6.2.2003 (Gara: ACO S.FILIPPO NERI – ROMANA GAS del 6.2.2003 – Camp. di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. ROMANA GAS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE A CARICO DELL’ALLENATORE GIUSEPPE PORCELLI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 48 DEL 6.2.2003 (Gara: ACO S.FILIPPO NERI – ROMANA GAS del 6.2.2003 – Camp. di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § visto l’art. 41 comma 3 lett. B) il quale testualmente recita che “non sono impugnabili in alcuna sede …. e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese; § considerato che la sanzione irrogata al tecnico della Soc. ROMANA GAS è per tre gare effettive; DICHIARA § inammissibile il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione di 3 gare effettive a carico dell’allenatore PORCELLI GIUSEPPE (Romana Gas). La tassa reclamo va incamerata.
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