COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARINO LEPANTO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 A CARICO DEL DIRIGENTE CARDINI MASSIMO E FINO AL 31.1.2003 A CARICO DEL CALCIATORE CATENA FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COMUNICATO UFFICIALE 30 DEL 28.11.2002 (Gara: MARINO LEPANTO – ROCA PRIORA del 24.11.2002 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARINO LEPANTO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 A CARICO DEL DIRIGENTE CARDINI MASSIMO E FINO AL 31.1.2003 A CARICO DEL CALCIATORE CATENA FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COMUNICATO UFFICIALE 30 DEL 28.11.2002 (Gara: MARINO LEPANTO – ROCA PRIORA del 24.11.2002 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che i fatti addebitati al Dirigente Accompagnatore CARDINI MASSIMO si connotano per la loro gravità sia per il gesto compiuto sia per la funzione svolta nella circostanza dall’incolpato che dovrebbe improntare il comportamento a particolare correttezza e collaborazione con il Direttore di gara; § ritenuto quindi che la sanzione irrogata è del tutto congrua e non meritevole di riduzione; § ritenuto per contro che la sanzione inflitta al calciatore possa essere ridimensionata lievemente, alla luce degli addebiti e tenuto conto di alcune considerazioni espresse dalla reclamante; DELIBERA § di confermare l’inibizione fino al 30.6.2005 al Dirigente CARDINI MASSIMO; § di ridurre la squalifica del calciatore CATENA FABIO dal 31.1.2003 al 17.1.2003. § La tassa reclamo va restituita.
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