COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 12/01/2003 – VETRALLACURA – BRACCIANO 1910

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 12/01/2003 - VETRALLACURA - BRACCIANO 1910 L'A.S. Bracciano, dopo aver preannunciato reclamo ha proposto ricorso in ordine alla mancata disputa della gara indicata in oggetto. Dichiara la ricorrente che prima dell'inizio dell'incontro il dirigente della Societa' richiamava l'attenzione dell'arbitro sulle dimensioni di una delle due porte di gioco che risultava non regolamentare. Veniva quindi presentata apposita riserva scritta al direttore di gara , il quale invitava il dirigente dell'altra squadra a procedere alla misurazione di rito in presenza dei due capitani e dirigenti. In effetti veniva riscontrato che la lunghezza di una porta era inferiore in altezza di 25 cm. rispetto alle misure regolamentari. Sostiene l'A.S. Bracciano che la societa' ospitante, pur provvedendo con degli scavi, non riusciva a portare a misura la porta in questione, per cui l'arbitro riteneva opportuno di non dare inizio all'incontro. Per tale motivo chiede l'A.S. Bracciano l'applicazione delle norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva per la mancata disputa della gara. L'arbitro al riguardo ha presentato una dettagliata relazione, dalla quale si evince che in effetti prima dell'inizio dell'incontro gli veniva presentata una apposita riserva scritta dal dirigente dell'A.S. Bracciano, tramite il capitano, indicante una irregolarita' delle dimensioni in altezza di una delle due porte del terreno di gioco. Precisa sempre il direttore di gara che intervenivano i dirigenti locali con relative attrezzature per sanare l'irregolarita' riscontrata e successivamente alla presenza dei dirigenti e capitani rilevava che la misura del palo della porta era stata riportata entro i limiti consentiti dalle norme regolamentari (mt. 2,42) L'arbitro pone sempre in evidenza nel proprio rapporto che il dirigente della squadra ospite a quel punto chiedeva anche se non riportato nella riserva scritta la misurazione di un palo dell'altra porta che, dopo i riscontri effettuati, presentava una differenza di 2 cm. rispetto alla misura minima stabilita dal regolamento. A questo punto il direttore di gara, prima di chiedere al dirigente locale di sistemare la nuova situazione emersa sull'altra porta, comunque a parere dell'arbitro stesso problema risolvibile in breve tempo, effettuava una verifica dello stato del terreno di gioco, unitamente ai capitani e dirigenti delle due squadre e si rendeva conto che lo stesso presentava in gran parte del campo di gioco lastre di ghiaccio che, nel caso di effettuazione della gara, avrebbe creato sicuramente situazioni di pericolo per l'incolumita' degli atleti in campo. Comunicava quindi l'arbitro, ai capitani, che non poteva dare inizio all'incontro per impraticabilita' del terreno di gioco. Preliminarmente questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene opportuno segnalare il principio in base al quale il giudizio sulla impraticabilita' del terreno di gioco, per intemperie o qualsiasi altra causa, e' di competenza esclusiva dell'arbitro designato a dirigere la gara. Nel caso in questione l'arbitro ha bene operato, nel rispetto delle procedure stabilite nella regola 1 del regolamento del gioco del calcio che stabilisce che la formulazione del giudizio sulla impraticabilita' o meno del terreno di gioco deve avvenire alla presenza dei due capitani delle squadre. Questo Organo Giudicante non puo' quindi che considerare ininfluente quanto rappresentato dalla A.s. Bracciano circa l'irregolarita' delle dimensioni dei pali delle porte, problema tra l'altro eliminato dai dirigenti locali, in quanto l'incontro non e' stato disputato esclusivamente per l' impraticabilita' del terreno di gioco. Cio' detto, non sono da considerarsi assumibili le doglianze avanzate dall'A.S. Bracciano per le motivazioni sopra riportate Visto pertanto l'art. 12 comma 1 del C.G.S. SI DECIDE a) di respingere il reclamo presentato dall'A.S. Bracciano, incamerando la relativa tassa b) di ordinare il recupero dell'incontro in argomento, dando mandato al Comitato Regionale per i connessi adempimenti di competenza. La tassa si incamera
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