COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. VIVACE GROTTAFERRATA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 15 APRILE 2003 A CARICO DEL CALCIATORE CAPPUCCINI LUCA E DI SQUALIFICA FINO AL 15 DICEMBRE 2005 A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTI DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 39 DEL 3.1.2003 (Gara: SEMPREVISA – VIVACE GROTTAFERRATA del 22.12.2002 – Camp. di I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOC. VIVACE GROTTAFERRATA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 15 APRILE 2003 A CARICO DEL CALCIATORE CAPPUCCINI LUCA E DI SQUALIFICA FINO AL 15 DICEMBRE 2005 A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTI DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 39 DEL 3.1.2003
(Gara: SEMPREVISA – VIVACE GROTTAFERRATA del 22.12.2002 – Camp. di I Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ udita, come da richiesta, la Società interessata;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le squalifiche dei calciatori CAPPUCCINI LUCA e VENDITTI DAVIDE sono da ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi per una migliore focalizzazione degli eventi occorsi;
§ ritenuto che in effetti il comportamento del calciatore CAPPUCCINI, seppur censurabile, non si è concretizzato in atti o fatti di particolare violenza e gravità, ma solamente un atteggiamento gravemente minaccioso;
§ ritenuto altresì che il comportamento del calciatore VENDITTI, anch’ esso censurabile, è avvenuto in un momento di estrema concitazione e confusione, cosicché lo sputo rivolto al direttore di gara, ha colpito parzialmente lo stesso, in considerazione anche della distanza del VENDITTI e la non chiara ed univoca volontà di colpire l’arbitro;
§ osservato che gli insulti e i cori nei confronti dell’arbitro non possono essere riconducibili solamente e con inequivocabile certezza ai sostenitori della VIVACE GROTTAFERRATA
DELIBERA
§ di ridurre in accoglimento del reclamo presentato la squalifica nei confronti del calciatore CAPPUCCINI LUCA fino al 28.2.2003 e di ridurre, altresì, la squalifica del calciatore VENDITTI DAVIDE fino al 31.8.2004;
§ di confermare nel resto le decisioni impugnate.
§ La tassa reclamo va restituita.
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