COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA 24 MILA BACI SS PIETRO E PAOLO E DELLA SOCIETA’ DON LUCA 3P PANTANACCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 42 DEL 16-1-2003 IN MERITO ALLA GARA DON LUCA 3P PANTANACCIO-24MILA BACI DEL 12-1-2003 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA 24 MILA BACI SS PIETRO E PAOLO E DELLA SOCIETA’ DON LUCA 3P PANTANACCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 42 DEL 16-1-2003 IN MERITO ALLA GARA DON LUCA 3P PANTANACCIO-24MILA BACI DEL 12-1-2003 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA. · La Commissione Disciplinare, · visti i reclami in epigrafe e proceduto alla loro riunione per evidente connessione soggettiva ed oggettiva; · visti gli atti ufficiali di gara; · osservato che la gara è stata sospesa al 39’ del 2’ tempo per rissa generale ingeneratasi in seguito al comportamento particolarmente aggressivo e violento del calciatore Perin Andrea n. 1 della società Don Luca Pantanaccio, che dapprima tentava di alzare con forza il calciatore avversario Pretto David n. 4, temporaneamente infortunato, poi colpiva intenzionalmente il calciatore avversario Fiorin Marco con una manata alla gola, ed infine colpiva con uno schiaffo al volto il dirigente accompagnatore della società 24mila baci, Bono Dario che si era interposto tra lo stesso Perin ed un proprio tesserato che si fronteggiavano minacciosamente tentando di riportare la calma tra i due; · ritenuto che, se è vero che l’elemento scatenante la rissa può essere ascritto al comportamento reiteratamente violento del calciatore Perin è altrettanto certo che il motivo della sospensione è da ricercare nella successiva rissa generale che ha coinvolto numerosi tesserati di entrambe le società ed in tal caso la responsabilità della anticipata conclusione della gara va ascritta ad entrambe le squadre, dandosi luogo solo ad una diversa graduazione dei provvedimenti disciplinari; · ritenuto infine che la decisione di attribuire la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe la società si appalesa esente da vizi logici e conforme al dettato normativo in materia e non si presta a censure di sorta mentre la sanzione irrogata al calciatore Perin appare grandemente sproporzionata per difetto essendosi reso protagonista di un comportamento violento più volte reiterato e che ha causato una rissa che poteva sfociare in ben più gravi conseguenze fisiche per i protagonisti; DELIBERA · di respingere i reclami confermando le decisioni del Giudice Sportivo in merito all’attribuzione ad entrambe le Società della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0; · di riformare la squalifica irrogata al calciatore PERIN ANDREA (Don Luca 3 P. Pantanaccio) comminando allo stesso la squalifica fino al 30.6.2003. · Le tasse reclamo vanno incamerate.
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