COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 6/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 23/02/2003 – LIRENAS PIGNATARO – CHIAIAMARI
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 57 del 6/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
Decisioni del Giudice Sportivo
GARE DEL 23/02/2003 - LIRENAS PIGNATARO - CHIAIAMARI
Il G.S. CHIAIAMARI, dopo aver trasmesso nei termini preannuncio telegrafico, ha proposto regolarmente reclamo avverso l'esito della gara in epigrafe, chiedendo nelle conclusioni la vittoria a tavolino per 2-0 dell'incontro in oggetto. Pone in evidenza il G.S. CHIAIAMARI, nel proprio reclamo, che all'arrivo del pullman i calciatori della società sono stati fatti scendere al di fuori del cancello che permette l'ingresso nello spogliatoio, nonostante ci fosse la possibilita' di accedere all'interno con il mezzo.
Precisa sempre, la reclamante, che appena scesi dal pullman i calciatori sono stati aggrediti da un nutrito gruppo di sostenitori locali con spranghe di ferro, con catene e mazze da baseball e, nell'occasione, veniva colpito al petto, con due calci di particolare violenza, il calciatore MIRKO DE GREGORIO, che veniva, quindi, trasportato all'ospedale di Cassino, dove veniva refertata una prognosi di quindici giorni s.c.. Tali gravissimi fatti hanno condizionato, secondo il G.S. CHIAIAMARI, oltre misura il rendimento dei calciatori ed influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, in quanto il calciatore DE GREGORIO indicato in distinta con il n. 2 veniva sostituito con altro giocato predestinato, inizialmente, in panchina e di conseguenza il tecnico non avrebbe potuto effettuare, successivamente, tutte le sostituzioni previste dal regolamento. Ritiene pertanto il G.S. CHIAIAMARi, alla luce di quanto sopra esposto, che possono sussistere gli estremi per infliggere alla SOC. LIRENAS PIGNATARO, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2.
Premesso, preliminarmente, che dal rapporto dei due Commissari di Campo il grave episodio di violenza perpetrato ai danni del calciatore MIRKO DE GREGORIO, risulta fedelmente riportato nei dettagli, cosi' come evidenziato dalla reclamante, non risulta di detto episodio, annotato alcunchè nel rapporto dell'arbitro. Dall'esame dello stesso risulta che nella distinta di gara allegata il nominativo del calciatore Mirko De Gregorio e' depennato e sostituito con il calciatore indicato, inizialmente, con il n. 13, Reali Ernesto e che la societa' ospitata effettuava una prima sostituzione al 44 del p.t. ed una seconda al 29 del s.t., senza effettuare la terza sostituzione anche se aveva la possibilita' di utilizzare i calciatori indicati in distinta con i nn. 14 e 17. L'incontro si concludeva con il punteggio di 2-1 per la squadra di casa con rete della vittoria realizzata negli ultimi minuti e che durante lo svolgimento della gara l'arbitro allontanava dal campo il massaggiatore della Soc. LIRENAS PIGNATARO ed ammonito diversi calciatori.
Da cio' si desume abbastanza chiaramente che non vi è stato alcun condizionamento psicologico dei calciatori ospiti e che pertanto l'incontro ha avuto, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, regolare svolgimento e conclusione.
La Magistratura Sportiva ha sostenuto in situazioni analoghe che, non sempre l'aggressione ad un calciatore e la conseguente sua esclusione dall'elenco dei partecipanti alla gara comportano una diretta e significativa lesione del potenziale atletico di una squadra. Infatti nel caso specifico la squadra del CHIAIAMARI ha disputato l'incontro con un organico completo, disponendo anche delle prescritte sostituzioni. Individuare, quindi, nel pur grave episodio accaduto, un attentato alle condizioni psico-fisiche dei calciatori della Soc. CHIAIAMARI, appare eccessivo ed è smentito anche dal successivo andamento della gara , nella quale gli atleti non sembrano avere risentito minimamente dei fatti accaduti in precedenza. Si tratta certamente di un episodio grave determinato, in ogni caso, dall'indebita presenza di estranei nello spazio antistante gli spogliatoi e dell'assenza momentanea della Forza Pubblica e che la responsabilità non può che essere addebitata a carico della Soc. LIRENAS PIGNATARO, a cui con il C.U. n. 54 del 27.2.2003 è stata adeguatamente inflitta una sanzione disciplinare. Premesso tutto cio', questo Organo Giudicante, pur rammaricandosi del grave fatto accaduto, non puo' ritenere attendibile le argomentazioni poste in essere dal G.S. CHIAIAMARI relativamente al condizionamento avuto dai propri calciatori in campo nella gara oggetto del presente ricorso.
Nulla risulta dal referto arbitrale che, come piu' volte detto, e' da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova.
Visto, pertanto, l'art. 12 comma 1) del CGS
SI DECIDE
di respingere il reclamo proposto dalla G.S. CHIAIAMARI.
di confermare, quindi, il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
LIRENAS PIGNATARO-CHIAIAMARI 2-1
La tassa si addebita