COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.C. SAN GIACOMO NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 27.2.2003 (Gara: S. GIACOMO NETTUNO – CAMPO BOARIO del 23.2.2003 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA A.C. SAN GIACOMO NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 27.2.2003
(Gara: S. GIACOMO NETTUNO – CAMPO BOARIO del 23.2.2003 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ osservato che l’arbitro, con assoluta precisione descrive i fatti qualificandoli correttamente come rissa generale ed identificando con precisione cinque calciatori per ciascuna squadra;
§ rilevato che la reclamante non nega il verificarsi della colluttazione generale pur nutrendo dubbi sulla corretta identificazione dei calciatori della propria squadra;
§ ritenuto che, per costante giurisprudenza, nell’attribuzione della perdita della gara ad entrambe le squadre, come nella specie, per rissa generale si deve prescindere dalla responsabilità del fatto che ha ingenerato la rissa, essendo sufficiente la partecipazione di calciatori di entrambe le Società all’evento;
§ osservato che corretta appare la decisione del Direttore di gara di sospendere la gara in quanto le due squadre sarebbero rimaste in numero inferiore al minimo consentito;
DELIBERA
§ di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata;
§ la tassa reclamo va incamerata.
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