COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT GARE DEL 02/03/2003 – PRO CALCIO CONTIGLIANO – CASETTE
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
GARE DEL 02/03/2003 - PRO CALCIO CONTIGLIANO - CASETTE
La S.G. CASETTE, dopo aver preannunciato reclamo, ha presentato, nei termini rituali, ricorso avverso la regolarita' di svolgimento della gara in oggetto. Sostiene, la S.S. CASETTE, che la squadra di casa ha presentato al direttore di gara una distinta con 19 calciatori indicati, anziché 18, avvalendosi , cosi' facendo, la SOC. PRO CALCIO CONTIGIANO, della scelta di un giocatore di riserva in piu' di quelli consentiti. Per tale motivo la ricorrente precisa che l'incontro non ha avuto regolarita' di svolgimento e chiede i provvedimenti del caso .
Visti gli atti ufficiali e rilevato, dall'esame degli stessi, che in effetti in distinta al n. 19 e' stato indicato il nominativo del calciatore della SOC. PRO CALCIO CONTIGLIANO, DI RENZI DANILO e che lo stesso, comunque, non e' stato utilizzato nel corso della stessa. Infatti, durante la gara, la SOC. PRO CALCIO CONTIGLIANO ha sostituito, al 30 del s.t., il calciatore indicato in lista con il n. 7, con il n. 14 e dal 44 del s.t. il calciatore n. 11 con il n. 15.
Questo Organo Giudicante ha rilevato, preliminarmente, che la posizione in distinta del calciatore
DI RENZI DANILO e' chiaramente la diciannovesima. Pur prevedendo le norme regolamentari che e' possibile usufruire delle sostituzioni solo di calciatori indicati entro la diciottesima posizione, questo Organo di giustizia Sportiva ritiene che la semplice indicazione di un calciatore indicato in distinta con il n. 19, non seguita dalla utilizzazione dello stesso, non ha alcuna incidenza ai fini della regolarita' della partita. Quanto sopra premesso, non possono essere considerate valide le argomentazioni poste in essere dalla reclamante e che pertanto l'incontro e' da ritenersi regolare nel suo svolgimento e conclusione.
Visto, pertanto, l'art. 12 del C.G.S
SI DECIDE
a) di respingere il reclamo ci cui trattasi e di confermare, quindi, i l risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: PRO CALCI O CONTIGLIANO - CASETTE 1-0
b) di comminare alla SOC. PRO CALCIO CONTIGLIANO l'ammenda di E. 75 per non aver predisposto la distinta secondo le norme all'uopo stabilite.
c) di inibire il dirigente della SOC. PRO CALCIO CONTIGLIANO, MURATORI GIOVANNI, fino
al 25-3-2003.
La Tassa viene incamerata